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con riferimento ai contributi concessi ai sensi della LR 8/2003 art.11 richiamata in oggetto, si ricorda l’obbligo della pubblicazione sul proprio sito internet o analogo portale digitale, ai sensi del l’articolo 1, comma 125 della legge 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", delle informazioni relative alle somme erogate fino al 31.12.2020, a pena delle sanzioni di cui all’articolo 1, comma 15-ter della citata legge.

Qui sotto sono riportati i commi 125 e 125 ter dell’articolo 1 della legge 124/2017 e si allega in copia uno stralcio della legge 124/2017.

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(comma 125) a partire dall'esercizio finanziario 2018, le associazioni sono tenute a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

 

(comma 125-ter) che A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile.

 

COMUNE DI PORDENONE

10/11/2021 € 2.500  sostegno attività 2020

 

REGIONE FVG

19/08/2021 € 3.500 LR 2003 ART 11 attività' 2020

23/11/2021 € 1.600 L.R.  attrezzatura art. 5

25/11/2021 € 1.000 SOSTEGNO ATTIVITA' LR21/2016 ART 62

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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

15/10/2021 € 2.200 sostegno attività COVID

22/12/2021 € 2.500 sostegno attività COVID

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